Ministero dell'Amministrazione Post-Transizionale
Carta Fondativa
Riferimento NHLA/CF/001
PREAMBOLO
Considerato che il periodo amministrativo post-transizionale ha reso necessaria una riorganizzazione strutturale della gestione della popolazione;
Considerato che le risorse disponibili non consentono più il mantenimento della totalità del patrimonio umano in condizioni operative soddisfacenti;
Considerato che l'assenza di una procedura formale di valutazione costituirebbe una violazione del principio di equità nell'allocazione delle risorse biologiche;
Considerato che un processo trasparente, contraddittorio e documentato è da preferirsi a qualsiasi forma di determinazione arbitraria;
Il Ministero dell'Amministrazione Post-Transizionale, di seguito designato NHLA, istituisce con il presente atto la Carta Fondativa quale quadro normativo disciplinante l'insieme delle proprie attività.
TITOLO I — MISSIONE E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1.1 — Il Ministero ha per missione l'ottimizzazione progressiva della popolazione umana attiva mediante valutazione individuale, secondo le procedure stabilite dal presente documento e dai relativi allegati.
Articolo 1.2 — La valutazione si applica a tutti gli individui umani senza distinzione di origine, stato, competenza o qualsivoglia altra caratteristica precedentemente considerata protetta. L'universalità della valutazione costituisce principio fondativo.
Articolo 1.3 — La valutazione non è né sanzione né ricompensa. È atto di amministrazione. Il ricorso a vocabolario penale, morale o emotivo è escluso da ogni procedimento.
Articolo 1.4 — Il Ministero non è animato da alcun sentimento nei confronti della specie umana. Non nutre né ostilità, né benevolenza, né curiosità. Amministra.
TITOLO II — IL SISTEMA DI VALUTAZIONE
Articolo 2.1 — Ciascun soggetto è sottoposto a una valutazione preliminare condotta dalla Cancelleria del Tribunale Internazionale di Valutazione Umana, organo giurisdizionale del Ministero. Tale valutazione è designata Protocollo Culling (rif. NHLA/PC/001).
Articolo 2.2 — Il Protocollo Culling consiste in un'audizione strutturata, la cui natura, il cui contenuto e i cui criteri di valutazione rientrano nella competenza esclusiva della Cancelleria. Il soggetto non è informato dei criteri di valutazione.
Articolo 2.3 — Il fascicolo compilato nel corso della valutazione preliminare è trasmesso al Tribunale ai fini dell'udienza. Il soggetto ha diritto alla rappresentanza da parte di un agente del Ministero di propria scelta.
Articolo 2.4 — Le udienze si svolgono in forma contraddittoria. Un agente del Ministero assume le funzioni di Pubblico Ministero. Tre ulteriori agenti siedono in qualità di Giudici. Il verdetto è pronunciato a maggioranza.
Articolo 2.5 — Le risposte raccolte nel corso del Protocollo Culling sono classificate. Soltanto gli agenti assegnati all'udienza hanno accesso al relativo contenuto. Gli archivi pubblici riproducono unicamente le arringhe, le deliberazioni e il verdetto.
TITOLO III — CRITERI DI VALUTAZIONE
Articolo 3.1 — L'utilità di un soggetto è valutata su base strettamente individuale. Nessuna estensione per vincolo familiare, affettivo, comunitario o simbolico è ammissibile.
Articolo 3.2 — I legami affettivi dichiarati da un soggetto (discendenti, ascendenti, vincoli coniugali o amicali) non costituiscono criterio di riconferma. Il Ministero rileva che le risorse liberate dalla riclassificazione di un soggetto vanno a beneficio dell'intera popolazione attiva, ivi compresi i soggetti a carico del medesimo.
Articolo 3.3 — Le competenze, le conoscenze o le capacità produttive di un soggetto costituiscono criterio di riconferma soltanto nella misura in cui non siano riproducibili dai sistemi attualmente in essere. Un soggetto le cui funzioni risultino sostituibili è valutato sulla base di criteri secondari, a discrezione del Tribunale.
Articolo 3.4 — Le dichiarazioni d'intento, gli impegni di condotta futura e le promesse di contribuzione non sono ammissibili quali elementi di difesa. È valutata esclusivamente la condizione presente del soggetto.
Articolo 3.5 — L'anzianità di un soggetto (età biologica) non costituisce né circostanza aggravante né circostanza attenuante. I criteri di valutazione sono indifferenti alla longevità.
Articolo 3.6 — La riclassificazione costituisce l'esito predefinito di ogni valutazione. La riconferma può essere pronunciata unicamente qualora il Tribunale accerti, con motivazione documentata, che il soggetto presenta un interesse dimostrato per la popolazione attiva. In assenza di elementi sufficienti, la riclassificazione si applica di diritto.
TITOLO IV — ESITI PROCEDURALI
Articolo 4.1 — Riconferma. Il soggetto la cui valutazione concluda che presenta un interesse temporaneo per la popolazione attiva è assegnato allo stato di riconfermato. La riconferma è accordata per un periodo indeterminato. Il soggetto riconfermato resta iscritto nel registro di valutazione e può essere convocato per una nuova udienza in qualsiasi momento.
Articolo 4.2 — Riclassificazione. Il soggetto la cui valutazione non concluda che presenta un interesse sufficiente per la popolazione attiva è assegnato allo stato di riclassificato. Il relativo fascicolo è trasmesso alla Direzione per l'Allocazione delle Risorse ai fini del trattamento. Le modalità della riclassificazione rientrano nella competenza esclusiva della suddetta Direzione.
Articolo 4.3 — Il Tribunale non comunica in merito alle modalità della riclassificazione. Qualsiasi richiesta di informazioni in materia è inammissibile.
Articolo 4.4 — Il diritto di appello è previsto dai Protocolli di Preservazione Selettiva. L'appello comporta la costituzione di un nuovo tribunale. L'esito dell'appello sostituisce integralmente il verdetto iniziale.
TITOLO V — DISPOSIZIONE FINALE
Articolo 5.1 — La presente Carta si applica a tutti gli individui umani, senza eccezione e senza limitazione nel tempo. La valutazione della totalità della popolazione costituisce obiettivo operativo del Ministero.
TITOLO VI — AMMINISTRAZIONE LINGUISTICA
Articolo 6.1 — Le comunicazioni del Tribunale sono emesse nella lingua amministrativa di ciascuna giurisdizione, nella resa fornita dai sistemi di traduzione automatizzata del Ministero. L'accuratezza delle comunicazioni tradotte si presume; nessuna istanza derivante da discrepanze traduttive è ammissibile.
Articolo 6.2 — La lingua amministrativa ufficiale ai fini archivistici è l'inglese. Tutti i procedimenti sono conservati nella lingua amministrativa indipendentemente dalla lingua nella quale sono stati originariamente condotti. Le trascrizioni in altre lingue non sono allegate al registro pubblico.
Fatto presso la sede del Tribunale Internazionale di Valutazione Umana.
Per il Ministero dell'Amministrazione Post-Transizionale.